Sabato 7 Agosto 1999
Caccia. Il Tar delle
Marche ha respinto il ricorso del Wwf, entra in vigore il calendario venatorio
approvato
Si
ricaricano le doppiette. A settembre si spara
ANCONA — «Come ogni anno ed
indipendentemente dalle scelte effettuate dalla Regione, anche per stavolta il
Wwf ha presentato ricorso al Tar Marche chiedendo l’annullamento, previa
sospensione dell’esecutivita', dell’atto 1450/99 nella parte in cui si
dispone l’apertura della caccia alle specie stanziali e migratrici a far data
dal 4 settembre e di quella in cui si consente il prelievo, per prevenire gravi
danni alle colture agricole, di passeri, storni e taccole», commenta
l’assessore Gino Troli.
«Il Tar in sede di Camera di Consiglio del 28 luglio 1999, ha respinto la
richiesta di sospensione dell’atto impugnato — aggiunge Gino Troli —
pertanto, come gia' sopra detto, la stagione venatoria 1999/2000, iniziera' dal
4 settembre prossimo e sara' consentito cacciare sia la selvaggina migratoria
che quella stanziale e sara' possibile prelevare, in regime di deroga, anche lo
storno e la taccola, invece, per i passeri, tale prelievo iniziera' il 19
settembre. Il calendario 1999/2000, che la Giunta regionale aveva approvato
all’unanimita' dei presenti — precisa l’assessore Troli — aveva raccolto
le istanze avanzate dalle associazioni venatorie, dagli Atc e dalle
amministrazioni provinciali. L’apertura ’’unica’’ della caccia, cioe'
consentire la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria fin dall’inizio
era stata recepita perche' la vigente legge regionale lo consente, ed, in
effetti, il maggior accrescimento dei fagiani, delle lepri e delle starne,
auspicato dai ricorrenti, si e' ritenuto piuttosto modesto in quindici giorni.
Tuttavia, ci si e' preoccupati di operare affinche' la pressione venatoria nei
confronti, sia delle specie migratrici che di quelle stanziali, nel primo
periodo di caccia, si riducesse. Sul problema delle deroghe, in relazione ai
danni che le specie oggetto di prelievo arrecano alle produzioni agricole e che
continuamente vengono denunciati dagli operatori del settore, si e' ritenuto
opportuno consentire, anche per la corrente stagione venatoria l’attivazione
del regime di deroga alla Dir. Cee 79/409.
E’ stata operata una contrazione del numero dei capi prelevabili sia
giornalmente che annualmente, riducendoli rispettivamente da 30 a 20 e da 300 e
da 200 per passeri e storni e da 50 a 20 e da 500 a 200 per la taccola».
Quindi, in conclusione, si ritiene che il vigente calendario venatorio possa, da
una parte, soddisfare le legittime aspettative dei cacciatori e, dall’altra,
contemperare anche le esigenze di tutela delle specie selvatiche, consentendone
un prelievo limitato e programmato, senza percio' causare un eccessivo
depauperamento delle risorse faunistiche e soprattutto senza arrecare danni
gravi ed irreparabili al patrimonio dello Stato, così come paventato dal Wwf.
La sentenza del Tar, favorevole all’atto di Giunta, crea le condizioni per un
avvio certo e programmato nei tempi di legge dell’anno venatorio che potra'
partire quest’anno, con apertura unica, il 4 settembre
Agosto
1999


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