Sabato 7 Agosto 1999

Caccia. Il Tar delle Marche ha respinto il ricorso del Wwf, entra in vigore il calendario venatorio approvato
Si ricaricano le doppiette.  A settembre si spara


ANCONA — «Come ogni anno ed indipendentemente dalle scelte effettuate dalla Regione, anche per stavolta il Wwf ha presentato ricorso al Tar Marche chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’esecutivita', dell’atto 1450/99 nella parte in cui si dispone l’apertura della caccia alle specie stanziali e migratrici a far data dal 4 settembre e di quella in cui si consente il prelievo, per prevenire gravi danni alle colture agricole, di passeri, storni e taccole», commenta l’assessore Gino Troli.
«Il Tar in sede di Camera di Consiglio del 28 luglio 1999, ha respinto la richiesta di sospensione dell’atto impugnato — aggiunge Gino Troli — pertanto, come gia' sopra detto, la stagione venatoria 1999/2000, iniziera' dal 4 settembre prossimo e sara' consentito cacciare sia la selvaggina migratoria che quella stanziale e sara' possibile prelevare, in regime di deroga, anche lo storno e la taccola, invece, per i passeri, tale prelievo iniziera' il 19 settembre. Il calendario 1999/2000, che la Giunta regionale aveva approvato all’unanimita' dei presenti — precisa l’assessore Troli — aveva raccolto le istanze avanzate dalle associazioni venatorie, dagli Atc e dalle amministrazioni provinciali. L’apertura ’’unica’’ della caccia, cioe' consentire la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria fin dall’inizio era stata recepita perche' la vigente legge regionale lo consente, ed, in effetti, il maggior accrescimento dei fagiani, delle lepri e delle starne, auspicato dai ricorrenti, si e' ritenuto piuttosto modesto in quindici giorni.
Tuttavia, ci si e' preoccupati di operare affinche' la pressione venatoria nei confronti, sia delle specie migratrici che di quelle stanziali, nel primo periodo di caccia, si riducesse. Sul problema delle deroghe, in relazione ai danni che le specie oggetto di prelievo arrecano alle produzioni agricole e che continuamente vengono denunciati dagli operatori del settore, si e' ritenuto opportuno consentire, anche per la corrente stagione venatoria l’attivazione del regime di deroga alla Dir. Cee 79/409.
E’ stata operata una contrazione del numero dei capi prelevabili sia giornalmente che annualmente, riducendoli rispettivamente da 30 a 20 e da 300 e da 200 per passeri e storni e da 50 a 20 e da 500 a 200 per la taccola».
Quindi, in conclusione, si ritiene che il vigente calendario venatorio possa, da una parte, soddisfare le legittime aspettative dei cacciatori e, dall’altra, contemperare anche le esigenze di tutela delle specie selvatiche, consentendone un prelievo limitato e programmato, senza percio' causare un eccessivo depauperamento delle risorse faunistiche e soprattutto senza arrecare danni gravi ed irreparabili al patrimonio dello Stato, così come paventato dal Wwf.
La sentenza del Tar, favorevole all’atto di Giunta, crea le condizioni per un avvio certo e programmato nei tempi di legge dell’anno venatorio che potra' partire quest’anno, con apertura unica, il 4 settembre

Agosto 1999