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legge
Art. 1
Principi generali
1.
La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne
nell'attività economica e imprenditoriale.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in
particolare, dirette a:
- favorire
la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile, anche in forma cooperativa;
- promuovere
la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
- agevolare
l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile;
- favorire
la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle
imprese familiari da parte delle donne;
- promuovere
la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi
dei diversi settori produttivi.
Art.2
Beneficiari
1.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge
i seguenti soggetti:
- Le
società cooperative e le società di persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da
donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché‚
le imprese individuali gestite da donne, che operino
nei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei
servizi;
- Le
imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti,
le società di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di
formazione e gli ordini professionali che promuovono
corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento
a donne.
Art.3
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile
1.
E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo,
con apposito capitolo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è
stabilita in lire trenta miliardi per il triennio
1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art.4
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità
femminili e per l'acquisizione di servizi reali
1.
A valere sulle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma
1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di
entrata in vigore della presente legge, possono essere
concessi:
- contributi
in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per
impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per
l'acquisto di attività… commerciali e turistiche o
di attività nel settore dell'industria,
dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché‚
per i progetti aziendali connessi all'introduzione di
qualificazione e di innovazione di prodotto,
tecnologica od organizzativa;
- contributi
fino al 30 per cento delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al
trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi
mercati per il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di
gestione e di commercializzazione, nonché‚ per lo
sviluppo di sistemi di qualità.
2.
Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e
operano nei territori di cui all'allegato al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112
del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88,
i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b),
possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al
40 per cento.
3.A
valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono
concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per
cento delle spese sostenute dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi
previste.
Art.5
Crediti di imposta
1.
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono
richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo
articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire
di crediti di imposta ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
2.
Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le relative modalità di attuazione.
Art.
6
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni
1.
I criteri e le modalità per la presentazione delle
domande e per la concessione delle agevolazioni previste
dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri competenti per i settori cui
appartengono i soggetti beneficiari.
Art.7
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni
1.
Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere
revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti
per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per
il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per
la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le
amministrazioni competenti per la concessione delle
agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso
i soggetti beneficiari.
2.
Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili
con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché‚
con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle
regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della
spesa ammessa all'agevolazione.
Art.8
Finanziamenti agevolati
1.
Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
possono essere concessi dagli istituti ed aziende di
credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952,
n. 949 , e successive modificazioni, finanziamenti
agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di
importo non superiore a trecento milioni e di durata non
superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al
50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il
settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2.
Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed
operano nei territori di cui all'allegato al citato
regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati
con la citata decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE)
n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino
al 40 per cento del tasso di riferimento.
3.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte
le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le
aziende di credito di cui al comma 1 del presente
articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed
aziende in grado di praticare i tassi di interesse
agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4.
Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è
conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per
cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo
3.
Art.9
Garanzia integrativa
1.
I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, ovvero, in relazione al settore di
appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di
cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o
del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo
20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui
all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può
essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende
di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con
deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del
Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del
1964 può essere accordata con deliberazione del comitato
previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
Art.10
Comitato per l'imprenditoria femminile
1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il Comitato per
l'imprenditoria femminile composto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una
rappresentante degli istituti di credito, da una
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei
servizi.
2.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su designazione delle organizzazioni di appartenenza,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni
membro effettivo viene nominato un supplente.
3.
Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due
vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni
esso si avvale del personale e delle strutture messe a
disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4.
Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione
generale in ordine agli interventi previsti dalla presente
legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e
l'informazione imprenditorialità femminile.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio
centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti,
individuati tra persone aventi specifiche competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria
femminile.
6.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa annua di lire
cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del
Fondo di cui all'articolo 3.
Art.11
Relazione al Parlamento
1.Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica lo stato di attuazione della presente legge,
presentando a tal fine una relazione annuale al
Parlamento.
Art.12
Iniziative delle regioni
1.
Le regioni, anche a statuto speciale, nonché‚ le
province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le
finalità coerenti con la presente legge, in accordo con
le associazioni di categoria, programmi che prevedano la
diffusione di informazioni mirate, nonché‚ la
realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza
tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle
attività agevolate dalla presente legge.
2.
Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati
che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata
esperienza in materia e che siano presenti sull'intero
territorio regionale.
3.
Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al
comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo
di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per
cento della spesa prevista.
Art.13
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire
dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per
l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento Interventi vari nel campo sociale
(Imprenditorialità femminile).
2.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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