.
Art. 20
Incentivi al reimpiego di personale
con qualifica dirigenziale
e sostegno alla piccola impresa
1.
Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono
stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti
di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni
mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette
organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle
stesse costituito, di attività utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia
cessato.
2.
Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta
dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano,
anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi
di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti
lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della
contribuzione complessiva dovuta agli istituti di
previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.
Ai fini della concessione del predetto beneficio sono
stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le
associazioni rappresentative delle predette imprese e le
confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1.
Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di
sostegno alla piccola impresa fissati in un programma
definito dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le predette parti sociali a livello
nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante
conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti
previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3.
Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni
di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per
l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni
regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli
uffici operanti sul territorio competenti in materia di
lavoro e massima occupazione.
4.
La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere
modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie e
in coerenza con le finalità promozionali del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
5.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire
9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.
II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
|