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Art. 1
Finalità

La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la Legge n. 730 del 5- 12- 85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

- salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

- valorizzare le produzioni tipiche;

- sviluppare il turismo sociale e giovanile;

- contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole;

- contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e tradizionale del mondo rurale.

Art. 2
Definizione attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono essclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230 Bis del Codice Civile.

Rientrano in tali attività :

a) dare ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) dare accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravans;

c) somministrare pasti e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, compresi gli alcoolici ed i superalcoolici, tipici della regione, ed in particolare dell'ambiente rurale;

d) organizzare attività ricreative anche di tipo sportivo e culturale, ed in particolare strutture museali dedicate al mondo rurale;

e) vendere i prodotti della propria azienda;

f) organizzare strutture di turismo equestre finalizzate allo svolgimento dell'attività agrituristica, nell'ambito dell'attività aziendale;

g) svolgere il ruolo di operatore ambientale.

Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale. Il principio della connessione tra l'attività agrituristica e quella agricola è stabilito con il criterio del tempo lavoro.

Art. 3
Esercizio dell'agriturismo

Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale appartenente al nucleo familiare, come previsto dall'art. 230 Bis del Codice Civile, nonché personale normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo.

Art. 4
Immobili destinati all'agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola.

L'utilizzazione agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati.

La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro.

Gli interventi non possono modificare le caratteristiche di ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico, architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche.

Art. 5
Norme igienico sanitarie

I locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.

I locali adibiti a punto di ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni dei cui alla Legge 283/ 62 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai criteri di attuazione della presente legge.

Art. 6
Elenco regionale degli operatori agrituristici

È istituito presso la Giunta Regionale, Settore Agricoltura e Foreste, l'Albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

L'iscrizione al predetto albo edisposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Le domande tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Albo sono presentate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, che entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse provvede all'istruttoria da trasmettere, per i successivi adempimenti, al competente Servizio del Settore Agricoltura.

Avverso il diniego di iscrizione nell'Albo regionale eammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso alla Giunta regionale, che si esprime entro 60 giorni dalla data di acquisizione dello stesso.

Art. 7
Commissione regionale per l'agriturismo

È istituita presso il Settore Agricoltura della Giunta la Commissione Regionale per l'Agriturismo.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della stessa, è così composta:

- dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e Foreste, o da un suo delegato, che la presiede;

- da un funzionario regionale del Settore Agricoltura;

- da un funzionario regionale del Settore Turismo;

- da un funzionario regionale del Settore Beni Ambientali;

- da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole facenti parte del CNEL, che abbiano Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella Regione;

- da un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

- da un funzionario di livello non inferiore al 6 profilo professionale amministrativo, con compiti di segretario e senza diritto al voto;

La Commissione esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sulla corretta applicazione delle normative amministrative previste dall'art. 8 della presente legge;

b) formula pareri previsti sui programmi di investimento pubblico nel campo dell'agriturismo;

c) rassegna parere consultivo sulla formulazione del programma regionale di sviluppo del Settore;

d) esprime parere sui ricorsi dei soggetti non abilitati a svolgere attività agrituristica;

e) promuove quanto necessario per coordinare le attività degli Enti interessati all'agriturismo;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di cancellazione, ai sensi del successivo art. 13, dellElenco regionale degli operatori che hanno perso i requisiti per aver titolo di iscrizione.

Ai componenti la Commissione, esterni allAmministrazione regionale, compete il trattamento economico previsto dalla LR 2- 2- 88, n. 15.

Art. 8
Disciplina amministrativa

Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 730/ 85.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'Albo regionale degli imprenditori agrituristici;

b) domanda da cui risultano le caratteristiche delle attività agrituristiche esercitate di cui all'art. 2 della presente legge;

c) libretto sanitario per gli addetti alla somministrazione di pasti e bevande;

d) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali adibiti a punto ristoro;

e) abitabilità delle strutture agrituristiche. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale e agli Organismi regionali preposti alla promozione turistica competenti per territorio, l'elenco nominativo delle attività autorizzate nell'anno precedente.

Per le aziende agrituristiche non è richiesta la classificazione prevista dalla LR 26- 1- 1993, n. 11.

Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:

- esporre al pubblico l'autorizzazione, nonché il marchio agrituristico regionale, rilasciato dal competente Servizio del Settore Agricoltura;

- rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

- tenere un registro contenente le generalità degli alloggiati, con le date di arrivo e di partenza, in ottemperanza alle norme di pubblica sicurezza.

Entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno gli interessati devono comunicare alla Giunta regionale - Settore Turismo - i prezzi che intendono applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9
Programma regionale agrituristico

La Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale di cui all'art. 7, predispone il programma regionale per l'agriturismo e per la rivitalizzazione delle aree rurali.

Il programma regionale stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

a) individua le zone di prevalente interesse agrituristico;

b) favorisce lincremento, in concessione con l'attività agricola, delle attività artigianali di tipo rurale;

c) stabilisce gli obiettivi di sviluppo del settore;

d) delibera e coordina i piani di sviluppo di cui al successivo articolo 12;

e) fissa i criteri e le proprietà per il riparto territoriale delle risorse;

f) costituisce una Banca dati delle risorse e delle caratteristiche rurali della Regione.

Il programma agrituristico ha durata triennale con aggiornamenti annuali ed eapprovato dal Consiglio Regionale.

Il programma regionale agrituristico deve essere in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, con la pianificazione territoriale, con la Legge n. 394/ 91 e con i regolamenti CEE.

Art. 10
Provvidenze agli imprenditori agricoli

Agli iscritti nell'Albo di cui all'art. 6 della presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale o in conto interesse per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

Sono ammesse a contributo anche quelle opere necessarie allespletamento di attività culturali, ricreative e sportive di cui all'art. 2 della presente legge.

Sono, altresì , ammesse al contributo le spese relative all'arredamento, secondo i criteri di attuazione della presente legge.

Il volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di appositi computi metrici e con l'applicazione del prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una aliquota non superiore al 10% per spese generali.

La misura massima del contributo in conto capitale è fissata nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 268/ 75.

Nel corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all80% del contributo accordato.

In alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con Istituti autorizzati che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

Il concorso regionale attualizzato non potrà superare l'importo dei contributi in conto capitale concedibili ai sensi del comma 5.

Ai mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con Decreto del Ministero del Tesoro.

Sono altresì previsti mutui per il completamento delle strutture agrituristiche giaesistenti.

Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici, sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

Nei piani di miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 797/ 85 e successive modifiche, possono essere previsti ulteriori e diversi investimenti a fini agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.

Le aziende site nelle aree protette di cui alla Legge 394/ 91, hanno priorità nella concessione di contributi.

Il programma regionale agrituristico stabilisce i criteri e le altre priorità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse.

Sono ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché la strutturazione di laboratori per la trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli e di punti vendita aziendali.

Art.11
Provvidenze agli enti pubblici

Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono essere assegnati contributi in conto capitale nella misura massima del 75%, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

b) studio, realizzazione e promozione di itinerari agrituristici.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere in armonia con gli obiettivi stabiliti dal programma regionale.

Possono realizzare gli interventi solo gli Enti nei cui territori siano ricomprese aziende agrituristiche operanti.

Tutti gli interventi devono indicare nella fase progettuale i soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi/ benefici.

Gli Enti di cui al precedente primo comma, allatto della richiesta devono precisare, con atto deliberativo del relativo Consiglio, i mezzi finanziari con cui faranno fronte alla quota del 25% da porre a carico del proprio Bilancio.

Alle Aziende delle Foreste Demaniali Regionali ed agli Enti Parco Nazionali e Regionali, per lo svolgimento delle attività agrituristiche, è riservato sino al 5% dello stanziamento della presente legge.

I programmi dagli stessi proposti, approvati ai sensi della normativa contenuta nella presente legge, sono finanziabili per intero nell'ambito delle disponibilità di cui al comma precedente.

Art.12
Piani di sviluppo

Il programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali, stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel territorio regionale.

Per l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani integrati che abbiano per tema:

a) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per aziende giaoperanti o comunque iscritte nell'elenco regionale;

b) la promozione delle iniziative agrituristiche e della immagine agrituristica complessiva della regione, anche di concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al Turismo;

c) attuazione e gestione di una banca dati regionale sull'agriturismo;

d) valorizzazione dell'ambiente rurale;

e) valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali;

f) organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e le tradizioni rurali;

g) listituzione e la valorizzazione di un marchio regionale agrituristico;

h) applicazione di tecnologie telematiche. Sono previsti contributi annuali alle associazioni agrituristiche operanti nella Regione, concessi in relazione ad un programma dettagliato delle attività di cui ai piani di sviluppo, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura.

Il contributo erelativo alle iniziative previste nel programma annuale il quale deve essere corredato da:

- atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco degli iscritti relativo all'anno di competenza;

- relazione sull'attività dell'associazione;

- preventivo dettagliato di spesa;

- verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a presentare la domanda.

Art.13
Verifica e revoca dell'autorizzazione

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura effettuano verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo regionale degli imprenditori agrituristici, la revoca dell'autorizzazione comunale e la restituzione delle provvidenze eventualmente ottenute, di cui all'art. 10 della presente legge.

Il provvedimento di cancellazione eadottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio da parte della Commissione Regionale per l'Agriturismo.

Art.14
Sanzioni amministrative

Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla Legge n. 287 del 25- 8- 91.

Art.15
Abrogazione

La Legge Regionale n. 18 del 24.1.84 - << Norme in materia di agriturismo >> - è abrogata.

Art.16
Norma transitoria

Gli imprenditori agricoli, in possesso dell'attestato provvisorio di idoneità a svolgere attività agrituristica alla data in vigore della presente legge, sono iscritti dufficio nell'Albo degli operatori agrituristici.

Art.17
Norme per la disciplina del turismo rurale

La Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da destinare ad attività di turismo verde ed ambientale per le forti sinergie che tali attività sviluppano con l'agriturismo.

A tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti, indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito in ambienti rurali.

Art.18
Criteri di attuazione

Al fine di dare concreta esecuzione alla presente legge è approvato l'allegato A contenente i "criteri di attuazione".

Art.19
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994, con lo stanziamento di L. 20.423.000.000 iscritto al Capitolo di spesa n. 102452 del Bilancio regionale per il medesimo esercizio. Per gli anni successivi al 1994 le leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli interventi previsti nella presente legge. Allo scopo, saranno utilizzati i cespiti derivanti da legislazione statale finalizzata agli interventi in agricoltura.

All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza dei membri della Commissione di cui all'art. 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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