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legge
Art.
1
Finalità
La
Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica
comunitaria ed in armonia con la Legge n. 730 del 5- 12-
85, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio
l'attività agrituristica allo scopo di:
-
agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali;
-
salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio
rurale, naturale ed edilizio;
-
valorizzare le produzioni tipiche;
-
sviluppare il turismo sociale e giovanile;
-
contribuire al riequilibrio tra le diverse realtà delle
zone agricole;
-
contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale e
tradizionale del mondo rurale.
Art.
2
Definizione attività agrituristiche
Per
attività agrituristiche si intendono essclusivamente
quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro
familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230
Bis del Codice Civile.
Rientrano
in tali attività :
a)
dare ospitalità per soggiorno, in appositi locali
aziendali a ciò adibiti;
b)
dare accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori e caravans;
c)
somministrare pasti e bevande ricavati prevalentemente da
prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni
interne o esterne all'azienda, compresi gli alcoolici ed i
superalcoolici, tipici della regione, ed in particolare
dell'ambiente rurale;
d)
organizzare attività ricreative anche di tipo sportivo e
culturale, ed in particolare strutture museali dedicate al
mondo rurale;
e)
vendere i prodotti della propria azienda;
f)
organizzare strutture di turismo equestre finalizzate allo
svolgimento dell'attività agrituristica, nell'ambito
dell'attività aziendale;
g)
svolgere il ruolo di operatore ambientale.
Le
attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in
rapporto di connessione e complementarità rispetto alle
normali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura
e allevamento del bestiame e sono considerate, a tutti gli
effetti, integratrici del reddito aziendale. Il principio
della connessione tra l'attività agrituristica e quella
agricola è stabilito con il criterio del tempo lavoro.
Art.
3
Esercizio dell'agriturismo
Per
lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere
impiegato personale appartenente al nucleo familiare, come
previsto dall'art. 230 Bis del Codice Civile, nonché
personale normalmente impiegato nell'attività di
conduzione del fondo.
Art.
4
Immobili destinati all'agriturismo
Possono
essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici
o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o
edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati
direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di
connessione con l'attività agricola.
L'utilizzazione
agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso
degli edifici e dei fondi interessati.
La
sistemazione degli immobili può avvenire attraverso
interventi di manutenzione straordinaria, di
ristrutturazione e di restauro.
Gli
interventi non possono modificare le caratteristiche di
ruralità degli edifici, secondo il criterio tipologico,
architettonico e nel rispetto delle normative urbanistiche
e paesaggistiche.
Art.
5
Norme igienico sanitarie
I
locali e gli alloggi destinati all'utilizzazione
agrituristica devono possedere i requisiti igienico
sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le
civili abitazioni.
I
locali adibiti a punto di ristoro agrituristico sono
soggetti alle disposizioni dei cui alla Legge 283/ 62 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché ai criteri
di attuazione della presente legge.
Art.
6
Elenco regionale degli operatori agrituristici
È
istituito presso la Giunta Regionale, Settore Agricoltura
e Foreste, l'Albo regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio dell'agriturismo.
L'iscrizione
al predetto albo edisposta con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
Le
domande tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Albo sono
presentate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
competente per territorio, che entro 30 giorni dalla data
di ricezione delle stesse provvede all'istruttoria da
trasmettere, per i successivi adempimenti, al competente
Servizio del Settore Agricoltura.
Avverso
il diniego di iscrizione nell'Albo regionale eammesso,
entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso alla Giunta
regionale, che si esprime entro 60 giorni dalla data di
acquisizione dello stesso.
Art.
7
Commissione regionale per l'agriturismo
È
istituita presso il Settore Agricoltura della Giunta la
Commissione Regionale per l'Agriturismo.
La
Commissione, nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, su conforme delibera della stessa, è
così composta:
-
dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura e
Foreste, o da un suo delegato, che la presiede;
-
da un funzionario regionale del Settore Agricoltura;
-
da un funzionario regionale del Settore Turismo;
-
da un funzionario regionale del Settore Beni Ambientali;
-
da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni
Professionali Agricole facenti parte del CNEL, che abbiano
Associazioni Nazionali Agrituristiche operanti nella
Regione;
-
da un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati
Provinciali dell'Agricoltura;
-
da un funzionario di livello non inferiore al 6 profilo
professionale amministrativo, con compiti di segretario e
senza diritto al voto;
La
Commissione esercita le seguenti funzioni:
a)
vigila sulla corretta applicazione delle normative
amministrative previste dall'art. 8 della presente legge;
b)
formula pareri previsti sui programmi di investimento
pubblico nel campo dell'agriturismo;
c)
rassegna parere consultivo sulla formulazione del
programma regionale di sviluppo del Settore;
d)
esprime parere sui ricorsi dei soggetti non abilitati a
svolgere attività agrituristica;
e)
promuove quanto necessario per coordinare le attività
degli Enti interessati all'agriturismo;
f)
esprime parere obbligatorio sulle proposte di
cancellazione, ai sensi del successivo art. 13, dellElenco
regionale degli operatori che hanno perso i requisiti per
aver titolo di iscrizione.
Ai
componenti la Commissione, esterni allAmministrazione
regionale, compete il trattamento economico previsto dalla
LR 2- 2- 88, n. 15.
Art.
8
Disciplina amministrativa
Al
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
agrituristica provvede il Sindaco del Comune ove ha sede
l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 730/
85.
I
soggetti interessati devono presentare apposita domanda
corredata della seguente documentazione:
a)
certificato di iscrizione all'Albo regionale degli
imprenditori agrituristici;
b)
domanda da cui risultano le caratteristiche delle attività
agrituristiche esercitate di cui all'art. 2 della presente
legge;
c)
libretto sanitario per gli addetti alla somministrazione
di pasti e bevande;
d)
certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali
adibiti a punto ristoro;
e)
abitabilità delle strutture agrituristiche. Entro il 31
gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta
Regionale e agli Organismi regionali preposti alla
promozione turistica competenti per territorio, l'elenco
nominativo delle attività autorizzate nell'anno
precedente.
Per
le aziende agrituristiche non è richiesta la
classificazione prevista dalla LR 26- 1- 1993, n. 11.
Il
soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività
agrituristiche deve:
-
esporre al pubblico l'autorizzazione, nonché il marchio
agrituristico regionale, rilasciato dal competente
Servizio del Settore Agricoltura;
-
rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione;
-
tenere un registro contenente le generalità degli
alloggiati, con le date di arrivo e di partenza, in
ottemperanza alle norme di pubblica sicurezza.
Entro
il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno gli interessati
devono comunicare alla Giunta regionale - Settore Turismo
- i prezzi che intendono applicare, rispettivamente dal 1
giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art.
9
Programma regionale agrituristico
La
Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale di cui
all'art. 7, predispone il programma regionale per
l'agriturismo e per la rivitalizzazione delle aree rurali.
Il
programma regionale stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell'agriturismo nel territorio regionale ed in
particolare:
a)
individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
b)
favorisce lincremento, in concessione con l'attività
agricola, delle attività artigianali di tipo rurale;
c)
stabilisce gli obiettivi di sviluppo del settore;
d)
delibera e coordina i piani di sviluppo di cui al
successivo articolo 12;
e)
fissa i criteri e le proprietà per il riparto
territoriale delle risorse;
f)
costituisce una Banca dati delle risorse e delle
caratteristiche rurali della Regione.
Il
programma agrituristico ha durata triennale con
aggiornamenti annuali ed eapprovato dal Consiglio
Regionale.
Il
programma regionale agrituristico deve essere in armonia
con gli indirizzi della programmazione nazionale e
regionale, con la pianificazione territoriale, con la
Legge n. 394/ 91 e con i regolamenti CEE.
Art.
10
Provvidenze agli imprenditori agricoli
Agli
iscritti nell'Albo di cui all'art. 6 della presente legge,
possono essere concessi contributi in conto capitale o in
conto interesse per l'esecuzione di interventi sui
fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività
agrituristiche.
Sono
ammesse a contributo anche quelle opere necessarie
allespletamento di attività culturali, ricreative e
sportive di cui all'art. 2 della presente legge.
Sono,
altresì , ammesse al contributo le spese relative
all'arredamento, secondo i criteri di attuazione della
presente legge.
Il
volume massimo di investimenti ammissibili a contributo è
stabilito nella misura di L. 120.000.000, sulla base di
appositi computi metrici e con l'applicazione del
prezziario ANCE. Nella previsione di spesa è ammessa una
aliquota non superiore al 10% per spese generali.
La
misura massima del contributo in conto capitale è fissata
nel 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle aree
svantaggiate, di cui alla direttiva CEE 268/ 75.
Nel
corso dei lavori sono consentite anticipazioni sino all80%
del contributo accordato.
In
alternativa al contributo in conto capitale, la Regione può
concedere il concorso sul pagamento degli interessi
relativi a mutui di durata decennale, fino ad un massimo
del 100% della spesa ritenuta ammissibile, da contrarsi
per la realizzazione delle opere con Istituti autorizzati
che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.
Il
concorso regionale attualizzato non potrà superare
l'importo dei contributi in conto capitale concedibili ai
sensi del comma 5.
Ai
mutui si applica il tasso di riferimento fissato, per le
operazioni di credito agrario di miglioramento, con
Decreto del Ministero del Tesoro.
Sono
altresì previsti mutui per il completamento delle
strutture agrituristiche giaesistenti.
Gli
immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici,
sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data di accertamento della avvenuta
esecuzione delle opere.
Nei
piani di miglioramento di cui all'art. 2 del Regolamento
CEE n. 797/ 85 e successive modifiche, possono essere
previsti ulteriori e diversi investimenti a fini
agrituristici da effettuare nell'azienda agricola.
Le
aziende site nelle aree protette di cui alla Legge 394/
91, hanno priorità nella concessione di contributi.
Il
programma regionale agrituristico stabilisce i criteri e
le altre priorità per la concessione dei contributi in
conto capitale e in conto interesse.
Sono
ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 2
della presente legge, nonché la strutturazione di
laboratori per la trasformazione e confezionamento di
prodotti agricoli e di punti vendita aziendali.
Art.11
Provvidenze agli enti pubblici
Alle
Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, possono
essere assegnati contributi in conto capitale nella misura
massima del 75%, per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a)
realizzazione e miglioramento di servizi e infrastrutture
volte allo sviluppo agrituristico;
b)
studio, realizzazione e promozione di itinerari
agrituristici.
Gli
interventi di cui sopra dovranno essere in armonia con gli
obiettivi stabiliti dal programma regionale.
Possono
realizzare gli interventi solo gli Enti nei cui territori
siano ricomprese aziende agrituristiche operanti.
Tutti
gli interventi devono indicare nella fase progettuale i
soggetti che li gestiranno con annessa valutazione costi/
benefici.
Gli
Enti di cui al precedente primo comma, allatto della
richiesta devono precisare, con atto deliberativo del
relativo Consiglio, i mezzi finanziari con cui faranno
fronte alla quota del 25% da porre a carico del proprio
Bilancio.
Alle
Aziende delle Foreste Demaniali Regionali ed agli Enti
Parco Nazionali e Regionali, per lo svolgimento delle
attività agrituristiche, è riservato sino al 5% dello
stanziamento della presente legge.
I
programmi dagli stessi proposti, approvati ai sensi della
normativa contenuta nella presente legge, sono
finanziabili per intero nell'ambito delle disponibilità
di cui al comma precedente.
Art.12
Piani di sviluppo
Il
programma di sviluppo agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, tenuti presenti i principi generali,
stabilisce gli obiettivi di sviluppo agrituristico nel
territorio regionale.
Per
l'attuazione di tali obiettivi sono previsti piani
integrati che abbiano per tema:
a)
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di
qualificazione professionale per aziende giaoperanti o
comunque iscritte nell'elenco regionale;
b)
la promozione delle iniziative agrituristiche e della
immagine agrituristica complessiva della regione, anche di
concerto con il programma promozionale dell'Assessorato al
Turismo;
c)
attuazione e gestione di una banca dati regionale
sull'agriturismo;
d)
valorizzazione dell'ambiente rurale;
e)
valorizzazione e promozione dei prodotti tipici regionali;
f)
organizzazione di manifestazioni culturali sull'ambiente e
le tradizioni rurali;
g)
listituzione e la valorizzazione di un marchio regionale
agrituristico;
h)
applicazione di tecnologie telematiche. Sono previsti
contributi annuali alle associazioni agrituristiche
operanti nella Regione, concessi in relazione ad un
programma dettagliato delle attività di cui ai piani di
sviluppo, da presentare entro il 30 ottobre di ciascun
anno, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Agricoltura.
Il
contributo erelativo alle iniziative previste nel
programma annuale il quale deve essere corredato da:
-
atto costitutivo, Statuto dell'Associazione ed elenco
degli iscritti relativo all'anno di competenza;
-
relazione sull'attività dell'associazione;
-
preventivo dettagliato di spesa;
-
verbale del Consiglio di Amministrazione che autorizza il
Presidente a presentare la domanda.
Art.13
Verifica e revoca dell'autorizzazione
Gli
Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura effettuano
verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti per
l'iscrizione all'Albo. La perdita di tali requisiti
comporta la cancellazione dall'Albo regionale degli
imprenditori agrituristici, la revoca dell'autorizzazione
comunale e la restituzione delle provvidenze eventualmente
ottenute, di cui all'art. 10 della presente legge.
Il
provvedimento di cancellazione eadottato dalla Giunta
regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio da
parte della Commissione Regionale per l'Agriturismo.
Art.14
Sanzioni amministrative
Chiunque
eserciti abusivamente attività agrituristiche o comunque
violi gli obblighi previsti dalla presente legge è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla Legge n.
287 del 25- 8- 91.
Art.15
Abrogazione
La
Legge Regionale n. 18 del 24.1.84 - << Norme in
materia di agriturismo >> - è abrogata.
Art.16
Norma transitoria
Gli
imprenditori agricoli, in possesso dell'attestato
provvisorio di idoneità a svolgere attività
agrituristica alla data in vigore della presente legge,
sono iscritti dufficio nell'Albo degli operatori
agrituristici.
Art.17
Norme per la disciplina del turismo rurale
La
Regione, inoltre, incentiva il recupero del patrimonio
edilizio, sito nei piccoli centri e nelle campagne, da
destinare ad attività di turismo verde ed ambientale per
le forti sinergie che tali attività sviluppano con
l'agriturismo.
A
tal fine la Regione finalizza risorse proprie e quelle
derivanti da fonti comunitarie e nazionali a quanti,
indipendentemente dall'esercizio dell'imprenditoria
agricola, intendano recuperare il patrimonio edilizio sito
in ambienti rurali.
Art.18
Criteri di attuazione
Al
fine di dare concreta esecuzione alla presente legge è
approvato l'allegato A contenente i "criteri di
attuazione".
Art.19
Norma finanziaria
Agli
oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11
e 12 della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994,
con lo stanziamento di L. 20.423.000.000 iscritto al
Capitolo di spesa n. 102452 del Bilancio regionale per il
medesimo esercizio. Per gli anni successivi al 1994 le
leggi di approvazione o di variazione dei pertinenti
Bilanci regionali determinano gli oneri relativi agli
interventi previsti nella presente legge. Allo scopo,
saranno utilizzati i cespiti derivanti da legislazione
statale finalizzata agli interventi in agricoltura.
All'onere
per la corresponsione dei gettoni di presenza dei membri
della Commissione di cui all'art. 6 della presente legge,
si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo
011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
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