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ART. 1

Destinatari dei benefici

1.    Possono usufruire delle provvidenze di cui all’art. 4 della L.R. 10/7/98 n. 55 e L.R. 17/12/96 n. 136 modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/99 n. 142, di seguito indicata semplicemente come “Legge” le Nuove Imprese che si costituiscano in forma di Cooperativa, piccola Cooperativa o Società, aventi sede legale, operativa ed amministrativa nel territorio abruzzese, in possesso dei requisiti di P.M.I. definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie (cfr. all. 4). Per “Nuova Impresa” si intende, a norma dell’art. 4 comma 7 della L.R. 101/97, “quella che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi, desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l’Azienda  è obbligata ai sensi della normativa civilistica e fiscale”.

 

2.    La compagine sociale deve annoverare, in misura non inferiore al 50%, soggetti ricompresi in almeno una delle seguenti categorie (l’eventuale frazione decimale si arrotonda all’unità superiore o a quella inferiore, a seconda che superi o meno 0,50):

a)      disoccupati ultra quarantenni iscritti nelle liste di collocamento;

b)      donne iscritte nelle liste di collocamento;

c)      altri lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti da almeno 6 mesi nelle liste di collocamento;

d)      lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero percettori del trattamento di disoccupazione speciale;

e)      lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della L.R. 16/9/98, n. 76.

 

3.      I soggetti di cui al comma 2 debbono detenere almeno il 50% del capitale sociale e la rappresentanza negli organi di amministrazione. Per almeno il 50% dei soci sussiste l’obbligo di prestazione lavorativa nell’impresa costituita. L’eventuale frazione decimale si arrotonda all’unità superiore o a quella inferiore, a seconda che superi o meno 0,50.

Per almeno 3 anni a decorrere dalla data di ammissione ai benefici, sono consentiti trasferimenti di quote sociali a condizione che non risultino alterate le proporzioni stabilite nel comma 2 e nel presente comma. I trasferimenti di quote sono preventivamente autorizzati dal Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

4.      Fermo restando il disposto dei commi 2 e 3, le Società o Cooperative che si costituiscono nelle aree inserite nell’Obiettivo 2 dalla Delibera consiliare n. 150/4 del 22/02/2000 afflitti da svantaggio occupazionale o da processi di de-industrializzazione individuati nel Piano annuale elaborato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge, sono composte, almeno per il 50% della compagine, da soggetti residenti in Comuni ricompresi nelle predette aree. Le società o cooperative che si costituiscono ai sensi della L.R. 136/96, sono composte, almeno per i 2/3 della compagine, da residenti in Comuni ubicati nei Parchi e nelle Riserve naturali, che debbono detenere nella stessa proporzione sopra indicata la rappresentanza legale ed il capitale sociale.

I requisiti di cui al comma 4 debbono permanere per almeno un quinquennio, a decorrere dalla erogazione dell’acconto, pena la revoca integrale al beneficio.

 

ART. 2

Natura e finalità delle agevolazioni

 

1.    Alle nuove imprese di cui all’art. 1 che ne facciano istanza, possono essere erogati contributi di legge accordati nel tetto massimo degli aiuti de minimis, pari a 100.000 EURO in 3 anni. Ai fini del raggiungimento del limite sono computati anche eventuali altri benefici erogati al beneficiario da autorità nazionali, regionali o locali, su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis conseguito, secondo la disciplina di cui alla comunicazione C.E. 96/C  68/06 pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 68/9 del 6/3/96.

 

2.       A ciascun beneficiario possono essere accordate le seguenti agevolazioni, rapportate alle voci di spesa dettagliate nell’unito Modello 1:

a)      contributi a fondo perduto per spese di investimento, fino al 60% della spesa ammissibile;

b)      contributi a fondo perduto per spese di gestione, per la prima annualità, nel limite del 50% della spesa ammissibile, fatti salvi i dettagli applicativi specificati nel modello medesimo;

c)       prestito quinquennale senza interessi, in misura non superiore al 50% della spesa per investimento ammissibile che eccede quella sovvenzionabile a fondo perduto;

d)      assistenza e tutoraggio in fase di avvio per un ammontare massimo di 2.000 EURO.

 

ART. 3

Profili procedurali

 

1.    Le Società che intendono accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, ne propongono istanza in carta semplice, a mezzo plico raccomandato A/R indirizzato a: Regione Abruzzo – Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione – V.le Bovio, 425 – 65124 Pescara.

In ciascun esercizio finanziario le istanze sono esaminate nell’ordine determinato dai seguenti criteri di priorità:

1)   istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno precedente che non si sono potute soddisfare con la quota parte di risorse resa disponibile per lo stesso anno con gli specifici atti di programmazione;

2)   istanze inviate dal 1° novembre al 31 dicembre dell’anno precedente;

3)   istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno in corso.

I termini di cui al presente comma trovano applicazione anche alle istanze prodotte ai sensi della L.R. 136/96.

 

2.      Con apposito Avviso, da pubblicare successivamente sul BURA, saranno rese note diverse modalità di presentazione delle istanze, in coerenza con l’attivazione del Sistema regionale integrato dei Servizi all’Impiego, attuativo della L.R. 76/98, che prevede il trasferimento alle Province dell’esame di ammissibilità propedeutico alla valutazione di merito delle domande.

 

3.      Le istanze riguardanti le iniziative complesse, articolate in Pacchetti progettuali di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) della Legge, proposte attraverso gli Organismi ivi individuati, vanno inoltrate con le modalità di cui al comma 1.

 

ART. 4

Aspetti documentali

 

1.    All’istanza, completa dei dati utili alla identificazione della Impresa proponente, recante la sottoscrizione autenticata del legale rappresentate della Società/Cooperativa, vanno allegati:

a)   Atto costitutivo, Statuto, Libro dei soci (per le società di capitali), in copia autenticata;

b)   ove la richiesta di contributi inerisca anche la realizzazione o la ristrutturazione di manufatti edilizi, attestazione della competente Amministrazione comunale concernente la compatibilità dell’iniziativa con la strumentazione urbanistica;

c)      idonea documentazione attestante la riconducibilità di almeno il 50% dei soci ad una delle categorie elencate nell’art. 1 comma 2;

d)      dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante in conformità all’unito modello 3;

e)      autorizzazione alla Regione ed alla FI.R.A. s.p.a. alla trattazione dei dati comunicati a norma della L. 675/95 e successive modifiche ed integrazioni;

f)        duplice copia dello studio di fattibilità che evidenzi analiticamente:

I.          soggetto beneficiario dell’agevolazione;

II.        denominazione del progetto e descrizione delle caratteristiche essenziali dell’attività;

III.       analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concorrenti già presenti sul territorio e della potenziale clientela/utenza;

IV.     descrizione del modello organizzativo, con particolare riguardo al ruolo svolto nell’Impresa dai Soci, di cui vanno uniti i curricula;

V.       descrizione del costo di investimento del progetto in relazione alle voci che lo compongono;

VI.     almeno due preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore ed intestati alla Società/Cooperativa richiedente, da cui si desuma:

-          descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;

-          importo imponibile della fornitura;

-          modalità di pagamento;

-          dati identificativi del fornitore;

VII.    tempi e fasi di realizzazione del piano degli investimenti (tenuto conto del termine massimo di 18 mesi fissato dal successivo art. 6 per l’attuazione di esso), e del programma di gestione;

VIII.  obiettivi economici ed occupazionali, risultati previsti e rispettiva scansione temporale;

IX.       descrizione del piano finanziario, con specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione per le singole tipologie di agevolazione, del ricorso al Mercato finanziario;

X.         analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e preliminari all’avvio dell’iniziativa, e dello stadio dei relativi procedimenti;

XI.       assistenza esterna di terzi, ivi compresi i servizi prestati da intermediari di tecnologie,

XII.      descrizione dei costi di gestione attesi per la prima annualità sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descrizione faccia riferimento a preventivi, essi sono redatti in conformità al punto VI. ed allegati allo studio di fattibilità;

XIII.    descrizione concernente i vantaggi derivanti allo sviluppo dell’Area Parco o Riserva cui l’iniziativa è rivolta (limitatamente alle istanze relative alla L.R. 136/96).

All’istanza proposta a norma della L.R. 136/96, in aggiunta alla documentazione di cui alle lettere a), c), d), e) ed f), vanno allegate dichiarazioni rilasciate rispettivamente dall’ente Parco o dall’Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestanti la compatibilità dell’iniziativa con le norme di salvaguardia, e con le strumentazioni urbanistiche.

 

2.    I pacchetti progettuali sono composti da due a quattro iniziative imprenditoriali, riconducibili ognuna ad una Società o Cooperativa. Per ciascuna iniziativa in cui si articola il Pacchetto dovrà essere allegata la documentazione prevista al comma 1. Al Pacchetto progettuale dovranno essere inoltre allegati:

-      una scheda che identifichi il Proponente come abilitato alla presentazione di esso, in quanto Associazione Imprenditoriale, Ente bilaterale ovvero Organismo in possesso di qualificata esperienza nella promozione d’Impresa;

-      una dichiarazione attestante l’assistenza progettuale fornita dall’Organismo proponente alle singole iniziative di cui consta il Pacchetto;

-      una relazione di accompagnamento dell’Organismo proponente, esplicativa delle ragioni di complementarietà e delle interazioni che si stabiliscono tra le iniziative in cui è strutturata la proposta complessa.

Le proposte riguardanti la valorizzazione in chiave imprenditoriale di segmenti significativi del patrimonio culturale abruzzese possono consistere di singole iniziative imprenditoriali, ovvero di pacchetti progettuali.

3.      Tutte le dichiarazioni sono rese a norma della L. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni dal Legale Rappresentante della Società/Cooperativa. Le relazioni e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Organismo proponente.

 

ART. 5

Valutazione dei progetti

 

1.    Fino a diversa statuizione, all’esame della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze di ammissione ai benefici, è preposto il Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione. È consentita l’integrazione documentale delle istanze incomplete su richiesta del suddetto Servizio, che fissa a tal fine il termine decadenziale di 30 giorni. Sono considerate incomplete le istanze cui non risultino allegati i documenti e le dichiarazioni indicate nelle lett. A-B-C-D-E-F-del comma 1 dell’art. 4. In tal caso l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è determinato in relazione alla data di trasmissione a mezzo raccomandata A/R dei documenti integrativi, risultante dal timbro postale. I Pacchetti si intendono completi quando per ciascuna iniziativa in cui essi si articolano, si determinino le condizioni documentali sopra indicate, e siano inoltre allegati la Scheda, la Dichiarazione e la Relazione del Proponente, indicate nell’art. 4 comma 2.

2.    All’esame di merito delle iniziative ritenute ammissibili provvede, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 bis della Legge, un apposito Nucleo di valutazione. Ad esso compete valutare l’idoneità del progetto e proporne l’ammissione o l’esclusione dal finanziamento. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante; nel rilasciarlo, il Nucleo funzionale quantifica l’entità dei contributi da erogare per voci analitiche, di investimento e di gestione, indicate nel Modello 1.

3.      Nella valutazione dei Pacchetti progettuali, il Nucleo preposto tiene conto dei criteri esplicitati nel Modello 2, ai fini della prescritta graduazione quadrimestrale. Il parere del Nucleo discende sia dalla valutazione del merito delle singole iniziative, che dall’analisi dei profili inerenti la complementarietà che si stabilisce tra esse, l’attitudine ad innovare e/o la capacità di integrarsi con il tessuto produttivo pre-esistente. Il Nucleo può ravvisare l’idoneità, ammettendoli in graduatoria, di Pacchetti progettuali nei quali la valutazione tecnica risulti positiva per almeno due delle iniziative proposte, sempre che la ridotta attuazione del Pacchetto non pregiudichi il conseguimento prevalente degli obiettivi e delle sinergie attese. In caso contrario, le residue iniziative imprenditoriali valutate come idonee sono ammesse a concorrere singolarmente ai benefici sulla quota di risorse destinata alle proposte di singole società/cooperative, avuto riguardo, per la determinazione dell'ordine cronologico di accesso alle agevolazioni, alla scadenza del quadrimestre di riferimento.

4.      È consentito al Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti ed integrazioni notiziali, anche con riferimento a voci dello studio di fattibilità non adeguatamente sviluppate, l’Impresa interessata deve produrre dette integrazioni non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi inutilmente i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati.

 

5.      Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite nel rispetto dei seguenti termini:

- esame di ammissibilità:

60 giorni dalla ricezione dell’istanza, o dalla acquisizione della documentazione integrativa. L’esame si conclude con la richiesta di Parere al Nucleo competente, ovvero con la reiezione dell’istanza;

- valutazione di merito:

60 giorni dalla trasmissione del progetto ammissibile. Essa si conclude con un articolato giudizio di idoneità, e con la quantificazione in lire ed euro del contributo ammesso per le singole spese di investimento e di gestione, nonché con la redazione della graduatoria, in relazione ai Pacchetti;

- ammissione alle agevolazioni:

30 giorni dalla acquisizione del parere del competente Nucleo. É disposta con ordinanza del Dirigente del Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

6.    Tutte le determinazioni, positive e negative, adottate nelle varie fasi del procedimento valutativo sono portate tempestivamente a conoscenza degli interessati.

 

 

ART. 6

Erogazione dei contributi

 

1.    Ai fini dell’erogazione di un acconto del 70% del contributo a fondo perduto per spese di investimento, l’Impresa beneficiaria deve trasmettere, nel termine decadenziale di giorni 60 dalla comunicazione della ammissione alle agevolazioni, alla FI.R.A. s.p.a. (Via S. Pellico, 28 – 65123 Pescara):

a)   garanzia fidejussoria di valore pari all’importo dell’acconto maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi 12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della rendicontazione dell’acconto;

b)   certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;

c)   certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;

d)   dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Allegato.

Per ciascun Pacchetto progettuale, l’erogazione degli acconti è disposta a seguito della acquisizione della documentazione utile per tutte le iniziative in cui esso si articola. Qualora, per inosservanza del termine di presentazione dei documenti, si determini la decadenza di una o più iniziative del Pacchetto, esso è rimesso al Nucleo per le valutazioni di cui al comma 3 dell’art. 5.

La FI.R.A. s.p.a., sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento dell’acconto previsto.

 

2.      Entro e non oltre 9 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’acconto, il soggetto beneficiario esibisce alla FI.R.A. s.p.a., in copia autentica, la documentazione contabile che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell’investimento in misura non inferiore all’acconto ricevuto, e l’effettivo avvenuto pagamento di esse. Per documentazione contabile si intendono fatture quietanzate corredate da lettera liberatoria del fornitore. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 20, con la decadenza dal contributo. Il Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione, opportunamente informato dalla FI.R.A. s.p.a., dispone, in tal caso, il recupero dell’acconto erogato, maggiorato degli interessi legali.

 

3.      Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile, il beneficiario conferma la richiesta di prestito agevolato, ove già prodotta ed ammessa. Verificata la regolarità, la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, la FI.R.A. s.p.a. provvede a:

a)   Pagare, in unica soluzione il prestito agevolato, previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria, di importo pari all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;

b)   comunicare al competente Servizio la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fidejussione presentata a garanzia dell’acconto.

 

4.      Entro diciotto mesi dall’accreditamento dell’acconto, l’investimento in funzione del quale la Società o la Cooperativa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente articolato deve essere completato. Nello stesso termine, il beneficiario esibisce alla FI.R.A. s.p.a. la ulteriore documentazione contabile, aggiuntiva a quella prodotta in precedenza, dimostrativa del completamento dell’investimento. In caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione della FI.R.A. s.p.a., dispone il recupero della somma erogata maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8, è attivata dalla FI.R.A., scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in assenza di iniziative del beneficiario. Da essa può conseguire anche il recupero di parte dei contributi erogati, in caso di realizzazione parziale del progetto.

 

5.      Le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile in sede di acconto o di saldo, a condizione che:

a)      il contratto di leasing non sia stipulato per una durata superiore ad anni 3;

b)      sia stato effettuato il pagamento di almeno il 25% del valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della rendicontazione dell’acconto,;

c)      sia stato effettuato il pagamento di almeno il 50% del valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della richiesta dell’erogazione del saldo, e comunque allo scadere del termine di 18 mesi dall’erogazione dell’acconto;

d)      sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del saldo e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria pari all’importo residuo non quietanzato, perdurante fino alla scadenza del leasing;

e)      con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante, l’impresa beneficiaria si impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa, alla scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente idonea documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà, anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui alla precedente lett. d).

 

6.      A pena di decadenza del contributo, entro i 60 giorni successivi allo scadere della prima annualità, computata dalla data di accreditamento dell’acconto, l’impresa beneficiaria esibisce alla FI.R.A. s.p.a. la documentazione contabile inerente le spese di gestione sostenute nella prima annualità, riconducibili alle tipologie ammesse, ai fini della erogazione del relativo contributo; la FI.R.A. s.p.a. provvede entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione al pagamento, previo positivo esame della medesima, ovvero alla richiesta di integrazioni, fissando a tal fine il termine di giorni 20, decorsi i quali effettua i pagamenti connessi alla documentazione formalmente idonea.

 

7.      Alla restituzione del prestito quinquennale, si dà corso mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione.  Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. s.p.a. ed al competente Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale residuo maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. s.p.a. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e comunica al Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

  ART. 7

Flessibilità dell’investimento

 

1.      L’Impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente, limitatamente alle voci sub B e C del Modello 1, variazioni alla spesa d’investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato dal Nucleo di valutazione, a condizione che le variazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali ed attengano alle spese riconducibili alla medesima categoria di spesa. Ferma restando, inoltre, la consistenza complessiva del contributo erogato per spese di investimento, l’Impresa beneficiaria può autonomamente riallocare fino al 10% del contributo concesso per le voci raggruppate sub B e C, incrementando l’una e diminuendo corrispondentemente l’altra, a condizione che la fluttuazione sia coerente con gli obiettivi progettuali. L’osservanza delle condizioni suddette è vagliata in sede di verifica finale da Abruzzo Lavoro.

 

2.      Ferme restando le percentuali di ammissibilità e l’ammontare complessivo del contributo per spese di investimento, eventuali variazioni del Piano d’impresa che comportino scostamenti più ampi, ovvero investano voci diverse dell’investimento, possono essere proposte all’attenzione dell’apposito Nucleo di valutazione, che si esprime entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, che l’Impresa inoltra per il tramite del Servizio. Il costo dell’intervento del Nucleo, pari a quello della valutazione iniziale del progetto, è oneroso per il richiedente e viene detratto dalle ulteriori erogazioni da corrispondere a quest’ultimo.

 

3.      Il soggetto agevolato può, infine, proporre, al fine di attuare o di farsi riconoscere investimenti aggiuntivi a quelli inizialmente programmati, il recupero di quote non utilizzate del contributo ammesso per spese di gestione. L’istanza è rivolta al Nucleo di valutazione, che la esamina con le modalità e nei termini di cui al comma precedente. Il costo dell’intervento del predetto Nucleo è pari al 50% di quello sopra definito. In ogni caso, la misura del contributo complessivo all’investimento non potrà eccedere il 60% della corrispondente spesa ammissibile, ricalcolata alla luce dell’investimento aggiuntivo proposto. Resta fermo, inoltre, il termine generale di 18 mesi per il completamento dell’investimento, ancorchè integrato.

 

ART. 8

Attività di verifica finale

 

1.      La verifica dello stato di attuazione e della rispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è demandata all’Ente Abruzzo-Lavoro, il quale accerta, entro 30 giorni dalla richiesta, in particolare:

a)     la realizzazione degli interventi in conformità al piano d’impresa ed il conseguimento degli obiettivi, qualitativi e quantitativi, economici ed occupazionali, fissati nel progetto, tenuto anche conto delle variazioni autorizzate e/o autonomamente realizzate;

b)     l’effettivo utilizzo delle risorse per gli scopi previsti dall’art. 4 della Legge;

c)      la persistenza nel patrimonio della Società dei beni immobili e strumentali acquisiti con il finanziamento regionale, fatto salvo, per i secondi, il disposto del successivo art. 11, c. 1 lett. b).

 

2.      La FI.R.A. s.p.a. promuove la verifica alla ricezione dell’istanza di saldo, e comunque allo scadere dei 18 mesi dall’accreditamento dell’acconto; Abruzzo-Lavoro entro 30 giorni, trasmette alla FI.R.A. stessa una dettagliata relazione in ordine agli esiti dell’accertamento svolto, concludendo nel senso della sussistenza o meno dei presupposti per il pagamento finale, e quantificandone l’importo. In caso positivo, la FI.R.A. procede alla erogazione entro i successivi 30 giorni. In caso contrario, le determinazioni pertinenti sono assunte dal Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

  ART. 9

Ulteriori obblighi del beneficiario

 

1.    Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari delle agevolazioni producono anche una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:

a)      restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)      conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;

c)      acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)      fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)      comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero rogati all’impresa nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 4 della legge.

 

ART. 10

Disposizioni finali e transitorie

 

1.      È comminata la sanzione della revoca integrale dei benefici concessi, con recupero, maggiorato degli interessi legali, delle somme già corrisposte, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie, riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’articolo che precede:

a)      alienazione dell’impresa prima che decorrano cinque anni dalla costituzione, ovvero alienazione di quote sociali in difformità dalle prescrizioni del precedente art. 1;

b)      alienazione di beni immobili e strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione, direttamente praticabile dall’Impresa, che ne fornisce notizia circostanziata al competente Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

2.      Le provvidenze relative alla progettazione, realizzazione, acquisizione o locazione di immobili, acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti, tecnologie, materie prime, prestazione di servizi, etc. non spettano qualora parti della transazione siano soggetti legati ai Soci da vincoli di parentela od affinità fino al quarto grado. Il beneficiario rilascia dichiarazione di inesistenza della condizione suddetta, ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni, in sede di presentazione della documentazione di cui all’art. 6.

 

3.      Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURA. Esse si applicano, altresì, alle istanze già presentate, prima della predetta data, ai fini dell’ammissione ai benefici a valere sulle risorse disponibili per l’esercizio 2000. Fatto salvo l’ordine cronologico di presentazione, ove necessario esse saranno integrate su richiesta del Servizio competente alla valutazione di ammissibilità, che assegnerà, a tal fine, il termine decadenziale di giorni 30.

 

4.      Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 136/96, 55/98 e 142/99. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. 76/98, e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.

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