ART. 1
Destinatari
dei benefici
1.
Possono usufruire delle provvidenze di cui
all’art. 4 della L.R.
10/7/98 n. 55 e L.R. 17/12/96 n. 136 modificata ed
integrata dalla L.R. 23/12/99 n. 142, di seguito indicata
semplicemente come “Legge” le Nuove Imprese che si
costituiscano in forma di Cooperativa, piccola Cooperativa
o Società, aventi sede legale, operativa ed
amministrativa nel territorio abruzzese, in possesso dei
requisiti di P.M.I. definiti dalle vigenti disposizioni
comunitarie (cfr. all. 4). Per “Nuova Impresa” si
intende, a norma dell’art. 4 comma 7 della L.R. 101/97,
“quella che al momento della presentazione della
domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi,
desumibili dai registri contabili alla cui tenuta
l’Azienda è
obbligata ai sensi della normativa civilistica e
fiscale”.
2.
La compagine sociale deve annoverare, in misura non
inferiore al 50%, soggetti ricompresi in almeno una delle
seguenti categorie (l’eventuale frazione decimale si
arrotonda all’unità superiore o a quella inferiore, a
seconda che superi o meno 0,50):
a)
disoccupati ultra quarantenni iscritti nelle liste
di collocamento;
b)
donne iscritte nelle liste di collocamento;
c)
altri lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti
da almeno 6 mesi nelle liste di collocamento;
d)
lavoratori in Cassa integrazione guadagni
straordinaria ovvero percettori del trattamento di
disoccupazione speciale;
e)
lavoratori espressamente individuati in accordi per
la gestione di esuberi nei casi di crisi aziendali, di
settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori
determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della
L.R. 16/9/98, n. 76.
3.
I soggetti di cui al comma 2 debbono detenere
almeno il 50% del capitale sociale e la rappresentanza
negli organi di amministrazione. Per almeno il 50% dei
soci sussiste l’obbligo di prestazione lavorativa
nell’impresa costituita. L’eventuale frazione decimale
si arrotonda all’unità superiore o a quella inferiore,
a seconda che superi o meno 0,50.
Per
almeno 3 anni a decorrere dalla data di ammissione ai
benefici, sono consentiti trasferimenti di quote sociali a
condizione che non risultino alterate le proporzioni
stabilite nel comma 2 e nel presente comma. I
trasferimenti di quote sono preventivamente autorizzati
dal Servizio Politiche regionali di sostegno
all’occupazione.
4.
Fermo restando il disposto dei commi 2 e 3,
le Società o Cooperative che si costituiscono nelle aree
inserite nell’Obiettivo 2 dalla Delibera consiliare n.
150/4 del 22/02/2000 afflitti da svantaggio occupazionale
o da processi di de-industrializzazione individuati nel
Piano annuale elaborato ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lett. c) della Legge, sono composte, almeno per il 50%
della compagine, da soggetti residenti in Comuni
ricompresi nelle predette aree. Le società o cooperative
che si costituiscono ai sensi della L.R. 136/96, sono
composte, almeno per i 2/3 della compagine, da residenti
in Comuni ubicati nei Parchi e nelle Riserve naturali, che
debbono detenere nella stessa proporzione sopra indicata
la rappresentanza legale ed il capitale sociale.
I
requisiti di cui al comma 4 debbono permanere per almeno
un quinquennio, a decorrere dalla erogazione
dell’acconto, pena la revoca integrale al beneficio.
ART.
2
Natura e
finalità delle agevolazioni
1.
Alle nuove imprese di cui all’art. 1 che ne
facciano istanza, possono essere erogati contributi di
legge accordati nel tetto massimo degli aiuti de minimis,
pari a 100.000 EURO in 3 anni. Ai fini del raggiungimento
del limite sono computati anche eventuali altri benefici
erogati al beneficiario da autorità nazionali, regionali
o locali, su un periodo di 3 anni a decorrere dal momento
del primo aiuto de minimis conseguito, secondo la
disciplina di cui alla comunicazione C.E. 96/C
68/06 pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 68/9 del
6/3/96.
2.
A
ciascun beneficiario possono essere accordate le seguenti
agevolazioni, rapportate alle voci di spesa dettagliate
nell’unito Modello 1:
a)
contributi a fondo perduto per spese di
investimento, fino al 60% della spesa ammissibile;
b)
contributi a fondo perduto per spese di gestione,
per la prima annualità, nel limite del 50% della spesa
ammissibile, fatti salvi i dettagli applicativi
specificati nel modello medesimo;
c)
prestito quinquennale senza interessi, in misura
non superiore al 50% della spesa per investimento
ammissibile che eccede quella sovvenzionabile a fondo
perduto;
d)
assistenza e tutoraggio in fase di avvio per un
ammontare massimo di 2.000 EURO.
ART.
3
Profili
procedurali
1.
Le Società che intendono accedere alle
agevolazioni di cui all’art. 2, ne propongono istanza in
carta semplice, a mezzo plico raccomandato A/R indirizzato
a: Regione Abruzzo – Servizio Politiche regionali di
sostegno all’occupazione – V.le Bovio, 425 – 65124
Pescara.
In
ciascun esercizio finanziario le istanze sono esaminate
nell’ordine determinato dai seguenti criteri di priorità:
1)
istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre
dell’anno precedente che non si sono potute soddisfare
con la quota parte di risorse resa disponibile per lo
stesso anno con gli specifici atti di programmazione;
2)
istanze inviate dal 1° novembre al 31 dicembre
dell’anno precedente;
3)
istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre
dell’anno in corso.
I
termini di cui al presente comma trovano applicazione
anche alle istanze prodotte ai sensi della L.R. 136/96.
2.
Con apposito Avviso, da pubblicare successivamente
sul BURA, saranno rese note diverse modalità di
presentazione delle istanze, in coerenza con
l’attivazione del Sistema regionale integrato dei
Servizi all’Impiego, attuativo della L.R. 76/98, che
prevede il trasferimento alle Province dell’esame di
ammissibilità propedeutico alla valutazione di merito
delle domande.
3.
Le istanze riguardanti le iniziative complesse,
articolate in Pacchetti progettuali di cui all’art. 4,
comma 2, lett. c) della Legge, proposte attraverso gli
Organismi ivi individuati, vanno inoltrate con le modalità
di cui al comma 1.
ART.
4
Aspetti
documentali
1.
All’istanza, completa dei dati utili alla
identificazione della Impresa proponente, recante la
sottoscrizione autenticata del legale rappresentate della
Società/Cooperativa, vanno allegati:
a)
Atto costitutivo, Statuto, Libro dei soci (per le
società di capitali), in copia autenticata;
b)
ove la richiesta di contributi inerisca anche la
realizzazione o la ristrutturazione di manufatti edilizi,
attestazione della competente Amministrazione comunale
concernente la compatibilità dell’iniziativa con la
strumentazione urbanistica;
c)
idonea documentazione attestante la riconducibilità
di almeno il 50% dei soci ad una delle categorie elencate
nell’art. 1 comma 2;
d)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
rilasciata dal legale rappresentante in conformità
all’unito modello 3;
e)
autorizzazione alla Regione ed alla FI.R.A. s.p.a.
alla trattazione dei dati comunicati a norma della L.
675/95 e successive modifiche ed integrazioni;
f)
duplice copia dello studio di fattibilità che
evidenzi analiticamente:
I.
soggetto beneficiario dell’agevolazione;
II.
denominazione del progetto e descrizione delle
caratteristiche essenziali dell’attività;
III.
analisi del mercato di riferimento, con
illustrazione dei concorrenti già presenti sul territorio
e della potenziale clientela/utenza;
IV.
descrizione del modello organizzativo, con
particolare riguardo al ruolo svolto nell’Impresa dai
Soci, di cui vanno uniti i curricula;
V.
descrizione del costo di investimento del progetto
in relazione alle voci che lo compongono;
VI.
almeno due preventivi per ciascuna spesa di
investimento prevista, firmati dal fornitore ed intestati
alla Società/Cooperativa richiedente, da cui si desuma:
-
descrizione del bene/servizio oggetto della
fornitura;
-
importo imponibile della fornitura;
-
modalità di pagamento;
-
dati identificativi del fornitore;
VII.
tempi e fasi di realizzazione del piano degli
investimenti (tenuto conto del termine massimo di 18 mesi
fissato dal successivo art. 6 per l’attuazione di esso),
e del programma di gestione;
VIII.
obiettivi economici ed occupazionali, risultati
previsti e rispettiva scansione temporale;
IX.
descrizione del piano finanziario, con
specificazione dei mezzi propri, del contributo richiesto
alla Regione per le singole tipologie di agevolazione, del
ricorso al Mercato finanziario;
X.
analitica specificazione delle autorizzazioni
necessarie e preliminari all’avvio dell’iniziativa, e
dello stadio dei relativi procedimenti;
XI.
assistenza esterna di terzi, ivi compresi i servizi
prestati da intermediari di tecnologie,
XII.
descrizione dei costi di gestione attesi per la
prima annualità sulla base di preventivi e/o parametri
verificabili; ove la descrizione faccia riferimento a
preventivi, essi sono redatti in conformità al punto VI.
ed allegati allo studio di fattibilità;
XIII.
descrizione concernente i vantaggi derivanti allo
sviluppo dell’Area Parco o Riserva cui l’iniziativa è
rivolta (limitatamente alle istanze relative alla L.R.
136/96).
All’istanza
proposta a norma della L.R. 136/96, in aggiunta alla
documentazione di cui alle lettere a), c), d), e) ed f),
vanno allegate dichiarazioni rilasciate rispettivamente
dall’ente Parco o dall’Ente gestore della Riserva
naturale e dal Sindaco competente, attestanti la
compatibilità dell’iniziativa con le norme di
salvaguardia, e con le strumentazioni urbanistiche.
2.
I pacchetti progettuali sono composti da due a
quattro iniziative imprenditoriali, riconducibili ognuna
ad una Società o Cooperativa. Per ciascuna iniziativa in
cui si articola il Pacchetto dovrà essere allegata la
documentazione prevista al comma 1. Al Pacchetto
progettuale dovranno essere inoltre allegati:
-
una scheda che identifichi il Proponente come
abilitato alla presentazione di esso, in quanto
Associazione Imprenditoriale, Ente bilaterale ovvero
Organismo in possesso di qualificata esperienza nella
promozione d’Impresa;
-
una dichiarazione attestante l’assistenza
progettuale fornita dall’Organismo proponente alle
singole iniziative di cui consta il Pacchetto;
-
una relazione di accompagnamento dell’Organismo
proponente, esplicativa delle ragioni di complementarietà
e delle interazioni che si stabiliscono tra le iniziative
in cui è strutturata la proposta complessa.
Le
proposte riguardanti la valorizzazione in chiave
imprenditoriale di segmenti significativi del patrimonio
culturale abruzzese possono consistere di singole
iniziative imprenditoriali, ovvero di pacchetti
progettuali.
3.
Tutte le dichiarazioni sono rese a norma della L.
15/68 e successive modifiche ed integrazioni dal Legale
Rappresentante della Società/Cooperativa. Le relazioni e
le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal
Legale Rappresentante dell’Organismo proponente.
ART.
5
Valutazione
dei progetti
1.
Fino a diversa statuizione, all’esame della
regolarità formale e della completezza documentale delle
istanze di ammissione ai benefici, è preposto il Servizio
Politiche regionali di sostegno all’occupazione. È
consentita l’integrazione documentale delle istanze
incomplete su richiesta del suddetto Servizio, che fissa a
tal fine il termine decadenziale di 30 giorni. Sono
considerate incomplete le istanze cui non risultino
allegati i documenti e le dichiarazioni indicate nelle
lett. A-B-C-D-E-F-del comma 1 dell’art. 4. In tal caso
l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è
determinato in relazione alla data di trasmissione a mezzo
raccomandata A/R dei documenti integrativi, risultante dal
timbro postale. I Pacchetti si intendono completi quando
per ciascuna iniziativa in cui essi si articolano, si
determinino le condizioni documentali sopra indicate, e
siano inoltre allegati la Scheda, la Dichiarazione e la
Relazione del Proponente, indicate nell’art. 4 comma 2.
2.
All’esame di merito delle iniziative ritenute
ammissibili provvede, secondo le disposizioni di cui
all’art. 19 bis della Legge, un apposito Nucleo di
valutazione. Ad esso compete valutare l’idoneità del
progetto e proporne l’ammissione o l’esclusione dal
finanziamento. Il parere assume carattere obbligatorio e
vincolante; nel rilasciarlo, il Nucleo funzionale
quantifica l’entità dei contributi da erogare per voci
analitiche, di investimento e di gestione, indicate nel
Modello 1.
3.
Nella valutazione dei Pacchetti progettuali, il
Nucleo preposto tiene conto dei criteri esplicitati nel
Modello 2, ai fini della prescritta graduazione
quadrimestrale. Il parere del Nucleo discende sia dalla
valutazione del merito delle singole iniziative, che
dall’analisi dei profili inerenti la complementarietà
che si stabilisce tra esse, l’attitudine ad innovare e/o
la capacità di integrarsi con il tessuto produttivo
pre-esistente. Il Nucleo può ravvisare l’idoneità,
ammettendoli in graduatoria, di Pacchetti progettuali nei
quali la valutazione tecnica risulti positiva per almeno
due delle iniziative proposte, sempre che la ridotta
attuazione del Pacchetto non pregiudichi il conseguimento
prevalente degli obiettivi e delle sinergie attese. In
caso contrario, le residue iniziative imprenditoriali
valutate come idonee sono ammesse a concorrere
singolarmente ai benefici sulla quota di risorse destinata
alle proposte di singole società/cooperative, avuto
riguardo, per la determinazione dell'ordine cronologico di
accesso alle agevolazioni, alla scadenza del quadrimestre
di riferimento.
4.
È consentito al Nucleo di valutazione richiedere
chiarimenti ed integrazioni notiziali, anche con
riferimento a voci dello studio di fattibilità non
adeguatamente sviluppate, l’Impresa interessata deve
produrre dette integrazioni non oltre 20 giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi inutilmente i quali la
valutazione viene effettuata allo stato degli atti
presentati.
5.
Le attività istruttorie e le relative decisioni
sono definite nel rispetto dei seguenti termini:
-
esame di ammissibilità:
|
60
giorni dalla ricezione dell’istanza, o dalla
acquisizione della documentazione integrativa.
L’esame si conclude con la richiesta di Parere
al Nucleo competente, ovvero con la reiezione
dell’istanza;
|
-
valutazione di merito:
|
60
giorni dalla trasmissione del progetto
ammissibile. Essa si conclude con un articolato
giudizio di idoneità, e con la quantificazione in
lire ed euro del contributo ammesso per le singole
spese di investimento e di gestione, nonché con
la redazione della graduatoria, in relazione ai
Pacchetti;
|
-
ammissione alle agevolazioni:
|
30
giorni dalla acquisizione del parere del
competente Nucleo. É disposta con ordinanza del
Dirigente del Servizio Politiche regionali di
sostegno all’occupazione.
|
6.
Tutte le determinazioni, positive e negative,
adottate nelle varie fasi del procedimento valutativo sono
portate tempestivamente a conoscenza degli interessati.
ART.
6
Erogazione
dei contributi
1.
Ai fini dell’erogazione di un acconto del 70% del
contributo a fondo perduto per spese di investimento, l’Impresa
beneficiaria deve trasmettere, nel termine decadenziale di giorni
60 dalla comunicazione della ammissione alle agevolazioni, alla
FI.R.A. s.p.a. (Via S. Pellico, 28 – 65123 Pescara):
a)
garanzia fidejussoria di valore pari all’importo
dell’acconto maggiorato del 5%, di durata non inferiore a mesi
12, e comunque tale da persistere fino alla data di verifica della
rendicontazione dell’acconto;
b)
certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio
attestante, tra l’altro, la vigenza dell’impresa;
c)
certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;
d)
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente
Allegato.
Per
ciascun Pacchetto progettuale, l’erogazione degli acconti è
disposta a seguito della acquisizione della documentazione utile
per tutte le iniziative in cui esso si articola. Qualora, per
inosservanza del termine di presentazione dei documenti, si
determini la decadenza di una o più iniziative del Pacchetto,
esso è rimesso al Nucleo per le valutazioni di cui al comma 3
dell’art. 5.
La
FI.R.A. s.p.a., sulla scorta della intervenuta acquisizione
dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30
giorni al pagamento dell’acconto previsto.
2.
Entro e non oltre 9 mesi dall’accreditamento su c/c
bancario dell’acconto, il soggetto beneficiario esibisce alla
FI.R.A. s.p.a., in copia autentica, la documentazione contabile
che attesti le spese sostenute per la realizzazione
dell’investimento in misura non inferiore all’acconto
ricevuto, e l’effettivo avvenuto pagamento di esse. Per
documentazione contabile si intendono fatture quietanzate
corredate da lettera liberatoria del fornitore. L’inosservanza
del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro
giorni 20, con la decadenza dal contributo. Il Servizio Politiche
regionali di sostegno all’occupazione, opportunamente informato
dalla FI.R.A. s.p.a., dispone, in tal caso, il recupero
dell’acconto erogato, maggiorato degli interessi legali.
3.
Contestualmente all’esibizione della documentazione
contabile, il beneficiario conferma la richiesta di prestito
agevolato, ove già prodotta ed ammessa. Verificata la regolarità,
la pertinenza e la completezza della documentazione contabile
esibita, la FI.R.A. s.p.a. provvede a:
a)
Pagare, in unica soluzione il prestito agevolato, previa
presentazione di specifica garanzia fidejussoria, di importo pari
all’ammontare del prestito stesso maggiorato del 5% e di durata
almeno corrispondente a quella del rapporto agevolativo;
b)
comunicare al competente Servizio la sussistenza delle
condizioni per autorizzare lo svincolo della fidejussione
presentata a garanzia dell’acconto.
4.
Entro diciotto mesi dall’accreditamento dell’acconto,
l’investimento in funzione del quale la Società o la
Cooperativa ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente
articolato deve essere completato. Nello stesso termine, il
beneficiario esibisce alla FI.R.A. s.p.a. la ulteriore
documentazione contabile, aggiuntiva a quella prodotta in
precedenza, dimostrativa del completamento dell’investimento. In
caso di inosservanza del termine il Servizio, su comunicazione
della FI.R.A. s.p.a., dispone il recupero della somma erogata
maggiorata degli interessi legali. Il finanziamento definitivo è
comunque proporzionale all’effettivo grado di realizzazione del
progetto. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa
verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla
normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con
le modalità dettagliate nell’art. 8, è attivata dalla FI.R.A.,
scaduti i termini di completamento dell’investimento, anche in
assenza di iniziative del beneficiario. Da essa può conseguire
anche il recupero di parte dei contributi erogati, in caso di
realizzazione parziale del progetto.
5.
Le spese di investimento effettuate tramite contratto di
leasing sono riconosciute, ai fini della rendicontazione contabile
in sede di acconto o di saldo, a condizione che:
a)
il contratto di leasing non sia stipulato per una durata
superiore ad anni 3;
b)
sia stato effettuato il pagamento di almeno il 25% del
valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della
rendicontazione dell’acconto,;
c)
sia stato effettuato il pagamento di almeno il 50% del
valore del bene oggetto del contratto di leasing, al momento della
richiesta dell’erogazione del saldo, e comunque allo scadere del
termine di 18 mesi dall’erogazione dell’acconto;
d)
sia presentata, unitamente alla richiesta di erogazione del
saldo e alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di cui alla successiva lett. e), specifica garanzia fidejussoria
pari all’importo residuo non quietanzato, perdurante fino alla
scadenza del leasing;
e)
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
rilasciata dal legale rappresentante, l’impresa beneficiaria si
impegni al riscatto del bene; a tal riguardo l’impresa, alla
scadenza del contratto stesso, trasmette tempestivamente idonea
documentazione che attesti l’acquisizione del titolo di proprietà,
anche ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria di cui
alla precedente lett. d).
6.
A pena di decadenza del contributo, entro i 60 giorni
successivi allo scadere della prima annualità, computata dalla
data di accreditamento dell’acconto, l’impresa beneficiaria
esibisce alla FI.R.A. s.p.a. la documentazione contabile inerente
le spese di gestione sostenute nella prima annualità,
riconducibili alle tipologie ammesse, ai fini della erogazione del
relativo contributo; la FI.R.A. s.p.a. provvede entro 30 giorni
dalla ricezione della documentazione al pagamento, previo positivo
esame della medesima, ovvero alla richiesta di integrazioni,
fissando a tal fine il termine di giorni 20, decorsi i quali
effettua i pagamenti connessi alla documentazione formalmente
idonea.
7.
Alla restituzione del prestito quinquennale, si dà corso
mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla
Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a
partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione.
Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata
immediatamente alla FI.R.A. s.p.a. ed al competente Servizio
Politiche regionali di sostegno all’occupazione.
L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di
una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di
riferimento; il mancato versamento della rata, decorsi 90 giorni
dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal
beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale
residuo maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. s.p.a.
accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le
modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale, e
comunica al Servizio Politiche regionali di sostegno
all’occupazione l’esigenza di richiedere la restituzione del
capitale.
ART. 7
Flessibilità
dell’investimento
1.
L’Impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare
autonomamente, limitatamente alle voci sub B e C del Modello 1,
variazioni alla spesa d’investimento nel limite massimo del 20%
del contributo accordato dal Nucleo di valutazione, a condizione
che le variazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali ed
attengano alle spese riconducibili alla medesima categoria di
spesa. Ferma restando, inoltre, la consistenza complessiva del
contributo erogato per spese di investimento, l’Impresa
beneficiaria può autonomamente riallocare fino al 10% del
contributo concesso per le voci raggruppate sub B e C,
incrementando l’una e diminuendo corrispondentemente l’altra,
a condizione che la fluttuazione sia coerente con gli obiettivi
progettuali. L’osservanza delle condizioni suddette è vagliata
in sede di verifica finale da Abruzzo Lavoro.
2.
Ferme restando le percentuali di ammissibilità e
l’ammontare complessivo del contributo per spese di
investimento, eventuali variazioni del Piano d’impresa che
comportino scostamenti più ampi, ovvero investano voci diverse
dell’investimento, possono essere proposte all’attenzione
dell’apposito Nucleo di valutazione, che si esprime entro 30
giorni dalla trasmissione della richiesta, che l’Impresa inoltra
per il tramite del Servizio. Il costo dell’intervento del
Nucleo, pari a quello della valutazione iniziale del progetto, è
oneroso per il richiedente e viene detratto dalle ulteriori
erogazioni da corrispondere a quest’ultimo.
3.
Il soggetto agevolato può, infine, proporre, al fine di
attuare o di farsi riconoscere investimenti aggiuntivi a quelli
inizialmente programmati, il recupero di quote non utilizzate del
contributo ammesso per spese di gestione. L’istanza è rivolta
al Nucleo di valutazione, che la esamina con le modalità e nei
termini di cui al comma precedente. Il costo dell’intervento del
predetto Nucleo è pari al 50% di quello sopra definito. In ogni
caso, la misura del contributo complessivo all’investimento non
potrà eccedere il 60% della corrispondente spesa ammissibile,
ricalcolata alla luce dell’investimento aggiuntivo proposto.
Resta fermo, inoltre, il termine generale di 18 mesi per il
completamento dell’investimento, ancorchè integrato.
ART.
8
Attività di
verifica finale
1.
La verifica dello stato di attuazione e della rispondenza
agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali
agevolate ai sensi della Legge è demandata all’Ente
Abruzzo-Lavoro, il quale accerta, entro 30 giorni dalla richiesta,
in particolare:
a)
la realizzazione degli interventi in conformità al piano
d’impresa ed il conseguimento degli obiettivi, qualitativi e
quantitativi, economici ed occupazionali, fissati nel progetto,
tenuto anche conto delle variazioni autorizzate e/o autonomamente
realizzate;
b)
l’effettivo utilizzo delle risorse per gli scopi previsti
dall’art. 4 della Legge;
c)
la persistenza nel patrimonio della Società dei beni
immobili e strumentali acquisiti con il finanziamento regionale,
fatto salvo, per i secondi, il disposto del successivo art. 11, c.
1 lett. b).
2.
La FI.R.A. s.p.a. promuove la verifica alla ricezione
dell’istanza di saldo, e comunque allo scadere dei 18 mesi
dall’accreditamento dell’acconto; Abruzzo-Lavoro entro 30
giorni, trasmette alla FI.R.A. stessa una dettagliata relazione in
ordine agli esiti dell’accertamento svolto, concludendo nel
senso della sussistenza o meno dei presupposti per il pagamento
finale, e quantificandone l’importo. In caso positivo, la
FI.R.A. procede alla erogazione entro i successivi 30 giorni. In
caso contrario, le determinazioni pertinenti sono assunte dal
Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.
ART. 9
Ulteriori
obblighi del beneficiario
1.
Con la documentazione indicata nell’art. 6, i beneficiari
delle agevolazioni producono anche una dichiarazione, sottoscritta
dal Legale Rappresentante, con la quale, lo stesso si impegna a:
a)
restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai
competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli
impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;
b)
conservare per 5 anni i titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al
progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima
tranche del contributo;
c)
acconsentire agli eventuali controlli e/o ispezioni
disposti dalla Regione;
d)
fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della
Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche
finali;
e)
comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che
fossero rogati all’impresa nei tre anni successivi
all’ammissione ai benefici di cui all’art. 4 della legge.
ART.
10
Disposizioni
finali e transitorie
1.
È comminata la sanzione della revoca integrale dei
benefici concessi, con recupero, maggiorato degli interessi
legali, delle somme già corrisposte, oltre ai casi descritti nei
precedenti articoli, ove si verifichino le seguenti fattispecie,
riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle
lett. c) e d) dell’articolo che precede:
a)
alienazione dell’impresa prima che decorrano cinque anni
dalla costituzione, ovvero alienazione di quote sociali in
difformità dalle prescrizioni del precedente art. 1;
b)
alienazione di beni immobili e strumentali acquisiti con il
finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni
dall’acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature
obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione,
direttamente praticabile dall’Impresa, che ne fornisce notizia
circostanziata al competente Servizio Politiche regionali di
sostegno all’occupazione.
2.
Le provvidenze relative alla progettazione, realizzazione,
acquisizione o locazione di immobili, acquisto di macchinari,
attrezzature, brevetti, tecnologie, materie prime, prestazione di
servizi, etc. non spettano qualora parti della transazione siano
soggetti legati ai Soci da vincoli di parentela od affinità fino
al quarto grado. Il beneficiario rilascia dichiarazione di
inesistenza della condizione suddetta, ai sensi della L. 15/68 e
successive modifiche e integrazioni, in sede di presentazione
della documentazione di cui all’art. 6.
3.
Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano
applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURA.
Esse si applicano, altresì, alle istanze già presentate, prima
della predetta data, ai fini dell’ammissione ai benefici a
valere sulle risorse disponibili per l’esercizio 2000. Fatto
salvo l’ordine cronologico di presentazione, ove necessario esse
saranno integrate su richiesta del Servizio competente alla
valutazione di ammissibilità, che assegnerà, a tal fine, il
termine decadenziale di giorni 30.
4.
Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione
le disposizioni generali delle LL.RR. 136/96, 55/98 e 142/99.
L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli
strumenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. 76/98, e dal
P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.
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